Articolo 12, comma 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, in vigore dal 24 dicembre subordina l’applicazione della imposta sostitutiva ai mutui alla opzione che ne faccia per iscritto in sede di stipula dell’atto di finanziamento, la Banca. Si ritiene che l’opzione è necessaria ed anche sufficiente al momento dell’atto di iniziale finanziamento e che, nell’ipotesi in cui esso sia ad erogazioni differite, detta opzione non debba essere ripetuta in ogni singolo atto di erogazione successivo.
Quindi occorre aggiungere a tutti i mutui la seguente clausola nell’articolo delle dichiarazioni fiscali del DPR 601/73
“Ai sensi e per gli effetti dell’art.17, 1° comma, del dpr 601/1973, così come modificato dall’articolo 12, comma 4° del DL 145/2013, la Banca mutuante dichiara di optare per la corresponsione dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura prevista dalla legge”
In mancanza di opzione
a) i contratti di mutuo chirografari: saranno dunque soggetti solo a imposta di registro di 168 euro – in aumento a 200 euro dal 1° gennaio 2014 – e a imposta di bollo da 45. Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
b) i contratti di mutuo che prevedano garanzie concesse dal debitore pagano infatti, oltre che l’imposta di bollo da 45 €, solo l’imposta di registro di 168 euro, importo elevato a 200 euro dal 1° gennaio 2014); Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
c) i contratti di mutuo con pegno su azioni o su quote di s.r.l.– è tassato con l’aliquota dello 0,50 per cento sul valore nominale delle partecipazioni date in garanzia e quindi con un’imposta tendenzialmente inferiore allo 0,25 per cento sul capitale erogato dalla banca. Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
Rimarranno evidentemente tassati con imposta sostitutiva i mutui ipotecari (che pagano 200 euro di imposta di registro e il 2 per cento di imposta ipotecaria sul valore dell’ipoteca, nonché il bollo di 155€ ) nonché i mutui che prevedano garanzie concesse non dal debitore (su beni diversi dalle partecipazioni societarie), per le quali si sconta lo 0,50 per cento sul valore garantito.
TASSAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO
– Aggiornato al 1 gennaio 2014
– ed in considerazione della Circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E febbraio 2014
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