Per “impresa costruttrice” si intende quella che ha realizzato il fabbricato, o in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure ha effettuato sul fabbricato interventi di recupero tra quelli a tal fine indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere c) – d) – f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La qualifica di “impresa costruttrice” si trasmette, in caso di conferimento dell’immobile in società, alla società conferitaria (e lo stesso accade in caso di operazioni di fusione o scissione con immobili). Si ricordi che la qualifica di “impresa costruttrice” viene a perdersi in capo alla stessa quando l’immobile realizzato fa il suo primo ingresso sul mercato delle vendite. Cosicché un eventuale successivo riacquisto, da parte dell’impresa costruttrice del bene da essa costruito, ma già precedentemente venduto a terzi, non ripropone in capo alla stessa la qualifica di “impresa costruttrice”.
TASSAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO
– Aggiornato al 1 gennaio 2014
– ed in considerazione della Circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E febbraio 2014
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